Art. 2.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale, di seguito denominato «Fondo», con dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
      2. La gestione del Fondo è affidata al Ministero dell'interno.